La paternità “resiste” alle liti

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13830/2008, ha rigettato il ricorso avanzato da una madre che si era opposta al riconoscimento della propria figlia da parte del padre naturale. Nei precedenti giudizi non erano stati riscontrati gravi motivi di pericolo per lo sviluppo della minore tali da giustificare il sacrificio del diritto alla genitorialità del padre, tanto più che, risultando indubbia la paternità, sussisteva il diritto della minore all'identità personale. La mamma, ricorrendo in Cassazione, ha sottolineato che data l'elevata conflittualità tra i due genitori fosse stato più prudente non procedere al riconoscimento. Inoltre, secondo la madre, non era stata fornita dal padre alcuna prova circa l'esistenza di un interesse della piccola al riconoscimento. La Corte di legittimità, confermando entrambe le precedenti pronunce di merito, ha precisato innanzitutto che le problematiche tra i coniugi non rilevano, di per sé, ai fini del riconoscimento del figlio naturale sempre che non siano ravvisabili “motivi gravi ed irreversibili” che comportino una compromissione dello sviluppo della minore. Inoltre, l'interesse della figlia alla presenza di entrambi i genitori è circostanza che non deve essere provata ma si presume per legge.
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