La nuova Pex complica Unico

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La circolare n. 13/2006 di Assonime spiega in modo dettagliato le nuove regole di tassazione delle plusvalenze alla luce delle modifiche apportate alla Pex dal Dl 203/2005. Il documento, inoltre, si occupa della norma di contrasto alle operazioni di dividend washing, introdotta nell’articolo 109 del Tuir dallo stesso decreto d’urgenza collegato alla Finanziaria 2006.

Per ciò che riguarda , Assonime afferma che essa appare disallineata sia per il periodo di possesso delle azioni, diverso per determinare il regime delle plusvalenze (18 mesi) e delle minusvalenze (12 mesi), sia, soprattutto, per stabilire il concorso al reddito dei componenti reddituali. Per i soggetti Ires, infatti, le plusvalenze sono esenti limitatamente al 91%, mentre è ancora integrale l’indeducibilità delle minusvalenze. Il disallineamento genera dubbi interpretativi, soprattutto nel caso delle cessioni in blocco di azioni o quote aventi costi fiscali differenti. Una situazione frequente che si verifica nelle cessioni di partecipazioni è costituita da variazioni del prezzo originario, definite post vendita in applicazione di clausole contrattuali. Assonime, già era intervenuta sull’argomento con riferimento al passaggio dal regime ante riforma a quello in atto dal 2004, affermando che alle correzioni del prezzo, in più o in meno, devono sempre applicarsi le regole fiscali vigenti al momento della vendita, anche se, nel frattempo, esse sono mutate.

In merito al regime di indeducibilità delle minusvalenze in operazioni di dividend washing, la circolare sottolinea che è dubbio se, pur in assenza di una esplicita disposizione, possa ritenersi che la penalizzazione, in accordo con la ratio della norma, si applichi solo qualora il dante causa del cedente abbia usufruito della Pex. La verifica dei requisiti oggettivi della partecipata va effettuata alla data di acquisto della partecipazione. Per Assonime, questa interpretazione porterebbe alla conclusione che la norma antielusiva non dovrebbe colpire le operazioni in cui chi cede la partecipazione “gonfia” di dividendi assoggetta a imposta la relativa plusvalenza.

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