La notifica è valida solo se affissa sulla porta dell'appartamento

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Il caso: nel tentativo di notificare un atto di accertamento ad un contribuente, l'ufficiale giudiziario - non riuscendo a raggiungere il soggetto interessato, che tra l'altro non ha il nome sul citofono – affigge l'avviso di deposito sul portone del condominio, invece che sulla porta dell'appartamento.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza n. 77/22/13, depositata il 22 aprile 2013, annulla l'atto di accertamento, non ritenendo valida l'affissione effettuata dall'ufficiale e quindi la regolarità del procedimento di notifica.

I giudici, nel richiamare l'articolo 140 del Codice di procedura civile e il costante intervento della Corte di Cassazione in merito, sottolineano come il venir meno di un solo adempimento previsto dall'articolo in questione (deposito della copia nella casa del Comune dove si esegue la notificazione, affissione alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento) porta alla conseguente nullità dell'atto.

D'altronde come evidenziato dalla difesa, preso per buono il luogo dove è stato notificato l'avviso, mancando ogni riferimento al contribuente (citofono e cassetta della posta) l'unico elemento che poteva garantire la conoscibilità dell'atto era l'affissione sulla specifica porta del soggetto interessato.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore 12 maggio 2013 - Norme e Tributi, p. 23 - La notifica si fa solo al «piano» - Sacrestano

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