La negligenza dell’amministratore assorbe l’imprudenza dell’addetto

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Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera”.

Sulla base di questo principio la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22239 del 1° giugno 2011, annulla la sentenza impugnata dalla parte civile, con rinvio al giudice penale dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

Nel caso di specie, un addetto alle pulizie condominiali, presumibilmente per togliere alcune ragnatele, sporgendosi dal parapetto non a norma, perché inferiore al metro, perdeva l’equilibrio e cadeva dalla tromba delle scale perdendo la vita.

La Corte, nel merito, spiega che le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, “anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati”. Pertanto, l'inosservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza.
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