La generosità premia le imprese
Pubblicato il 15 maggio 2006
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Cresce sempre di più l’attenzione del legislatore tributario per quei soggetti che operano nel cosiddetto settore sociale ed è così che vengono dettate nuove regole per le agevolazioni in materia di erogazione liberali, che possono essere effettuate sia in denaro che in natura. Di fatto, le donazioni a favore di enti o organismi accreditati rappresentano per le imprese, soprattutto di grandi dimensioni, una voce sempre più consistente dei loro bilanci. Le disposizioni che consentono di dedurre le somme o i beni erogati, pur in mancanza di qualunque inerenza all’attività svolta, consentono di individuare quattro vie distinte:
- erogazioni liberali deducili senza limitazioni (senza limiti di spesa);
- erogazioni liberali deducibili in misura percentuale (nei limiti di una data percentuale del reddito imponibile dichiarato, ad esempio 1% o 2%);
- erogazioni liberali deducibili “miste” (caratterizzate sia dalla deducibilità entro il limite di un importo fisso non superabile che da un importo in percentuale sul reddito dichiarato);
- erogazioni liberali deducibili con particolari limiti (si rinvia all’articolo 14 del Dl 35/2005, che prevede un limite in percentuale (10% del reddito) e uno non superabile in valore assoluto, di 70.000 euro).
Le istruzioni al modello Unico SC chiariscono che l’ammontare delle erogazioni liberali, commisurate ad una percentuale del reddito d’impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle specifiche disposizioni di legge al reddito assunto al netto delle erogazioni stesse. L’intero importo della erogazione liberale, contabilizzato a conto economico, deve essere neutralizzato mediante l’inserimento del rigo RF22 (variazione in aumento) e, successivamente, occorre individuare l’importo effettivamente deducibile sulla base della quota percentuale del reddito, indicando l’importo deducibile nel rigo RF61 (variazione in diminuzione). E’ evidente che se l’impresa non presenta reddito imponibile, la liberalità è interamente indeducibile.
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