La foto sul giornale raddoppia il danno

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L’editore della rivista che pubblica la foto altrui, senza previo consenso, è obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale, di cui si fornisce la prova, che quello non patrimoniale, per violazione del diritto alla riservatezza e all’immagine, costituzionalmente tutelati. In riferimento alla prima voce di danno, inoltre, la parte lesa può sia dimostrare specifiche voci di danno subito in seguito alla pubblicazione non autorizzata, sia chiedere il pagamento di una somma - da valutarsi in via equitativa - che corrisponde a quanto avrebbe ottenuto a seguito di contrattazione per la pubblicazione autorizzata della sua immagine (C. Cass. sent. n. 12433/08).
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione ricordando che la legge sul diritto d’autore (art. 158, 2° comma, L. 633/41 e successive modificazioni) prevede che il danno è risarcibile secondo la liquidazione degli articoli 1223, 1226 e 1227 cod.civ.; che il lucro cessante è valutato ex art. 2056, 2° comma, c.c.; che sulla base equitativa il giudice può valutare il mancato compenso che la parte lesa avrebbe ottenuto contrattando l’autorizzazione.
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