La firma digitale blinda il libro unico a fine mese
Pubblicato il 19 gennaio 2009
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Continua il resoconto delle risposte fornite dagli esperti dell’amministrazione durante il “Forum Lavoro 2009” organizzato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e dal Sole 24 Ore. Tra gli argomenti trattati viene riportato quanto emerso in merito alla gestione totalmente informatizzata del Lul - libro unico del lavoro - che risulta dall’interpretazione coordinata del Dm 9 luglio 2008, della circolare 20/08, del vademecum emessi dal Lavoro e delle regole tecniche offerte da Cnipa con delibera 11/04.
A decorrere dal 2009 il datore di lavoro che vuole affidare la tenuta del libro unico ad un professionista potrà semplicemente fornire comunicazione alla Dpl senza doverne tenere una copia aggiornata in azienda. Per non essere invasi da una mole rilevante di carta stampata i consulenti che ricevono l’incarico potranno ricorrere all’archiviazione elettronica.
La garanzia necessaria al Lul dell’intero mese è che sia prodotto come documento informatico statico e non modificabile, utilizzando ad esempio formati statici come i pdf “A”. Occorrerà anche “blindare” il documento con una firma elettronica qualificata, ad esempio con la firma digitale, apposta dal datore o dal consulente delegato, e con una marca temporale, ossia un’ulteriore firma digitale applicata da un certificatore efficacie in ogni situazione in cui un documento deve avere data certa, che dispensa dall’apposizione del riferimento temporale che è costituito dalla mera informazione della data e dell’ora associata al documento da chi chiude il file.
In merito al primo censimento dei lavoratori disabili nel corso del “Forum” arriva l’ufficializzazione da parte del Welfare della proroga al 28 febbraio dell’invio necessariamente telematico del prospetto sulla situazione occupazionale dei disabili (da effettuare di norma entro il 31 gennaio) se i numeri non sono cambiati rispetto al precedente invio, ossia se si tratta di una conferma. Inoltre, è ricordato che le aziende possono, previa autorizzazione, assumere un numero di disabili superiore al prescritto in una o più province nella stessa regione per compensare il minor numero assunto in unità produttive situate in altre province e che in condizioni particolari le aziende possono essere autorizzate al parziale esonero dell’obbligo in oggetto con il versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di un contributo per ciascuna unità non assunta di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo.
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