La disciplina dell'elezione di domicilio

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La IV sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3694 del 26 luglio scorso, ha precisato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del T.U. del Consiglio di Stato stesso, in materia di procedimenti amministrativi, qualora non venga effettuata una valida elezione di domicilio la parte si intende domiciliata presso la segreteria del Tar. Conseguentemente, tutte le notifiche e le comunicazioni alla parte si intenderanno perfezionate con il semplice deposito degli atti presso la segreteria suddetta, a prescindere dall'effettiva conoscenza che ne abbia avuto l'interessato.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 16 – La disciplina dell'elezione di domicilio – Di Rago

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