La delega sulla sicurezza è valida se sono individuati i compiti

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La Cassazione penale, con la sentenza n. 11442 dell'11 marzo 2013, sottolinea la necessità dell'individuazione dei compiti di natura specificamente prevenzionistica che vengono trasferiti con delega; anche se tale requisito non sia esplicitamente preso in considerazione neppure dall'art. 16 del D.Lgs n. 81/2008, la dottrina ritiene che in sua assenza non sarebbe possibile neppure operare quel giudizio di idoneità e di adeguatezza delle risorse decisionali e finanziarie messe a disposizione del delegato.

Il caso riguarda la condanna, a seguito dell'infortunio occorso ad un lavoratore, del direttore di uno stabilimento per il reato di lesioni personali colpose, quale delegato alla sicurezza e coordinatore del servizio di ingegneria industriale. Il direttore ricorre evidenziando la responsabilità del delegato incaricato del rispetto delle norme antinfortunistiche.

I giudici di Cassazione – nel confermare il giudizio della Corte d'Appello - respingono il ricorso, rilevando inoltre l'assenza e la mancata sostituzione, già tempo prima del verificarsi dell'evento, del delegato. Assenza dalla quale sarebbe derivato l'obbligo per il delegante di assumere direttamente i compiti non più eseguiti dal delegato o di attribuire una nuova delega ad altro soggetto idoneo.
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