La deduzione è legata ai ricavi

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Le provvigioni erogate agli agenti in dipendenza di contratti di agenzia sono deducibili in capo al preponente nello stesso esercizio in cui rilevano i ricavi connessi alla procurata vendita. Con questa presa di posizione, l’Amministrazione finanziaria (risposta fornita lo scorso 22 giugno) ha chiarito il corretto trattamento da riservare ai “contratti di fine anno”, aventi ad oggetto la vendita di beni mobili stipulata nella parte conclusiva dell’esercizio, con consegna dei beni e registrazione dei ricavi nell’esercizio successivo. La risposta che l’Agenzia ha fornito lo scorso 22 giugno contiene affermazioni di valenza generale, riferibili a tutti i contribuenti che agiscono quali mandanti nei rapporti di agenzia. Ma in riferimento alla posizione dell’agente restano validi i chiarimenti contenuti nella risoluzione 115/E. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto d’agenzia (articolo 1748, comma 1, del Codice civile) l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. In tale momento, non solo la provvigione origina da una prestazione ultimata, ma soddisfa anche i requisiti di “esistenza certa e oggettiva determinabilità” che l’articolo 109, comma 1, del Tuir richiede perché sia individuato il momento temporale di imputazione a reddito dei componenti positivi e negativi.

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