Iva, stesso trasporto aliquote diverse

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La Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 27 febbraio 2014 sulle cause riunite C-454/12 e C-455/12, ha stabilito che il principio di neutralità fiscale non è leso se lo Stato applica aliquote Iva diverse per lo stesso trasporto urbano di persone effettuato in taxi o in autoveicoli a noleggio con conducente.

Tuttavia è necessario che i due servizi prestati siano individuabili separatamente dagli utilizzatori, con elementi specifici e ben riconoscibili. Sul punto si precisa che la differenza deve essere determinante sulla decisione dell'utente medio di ricorrere all’una o all’altra di dette categorie di trasporto.

Al contrario, l'aliquota è unica e non può essere differenziata se: sussiste un accordo con un soggetto terzo, è questi che paga il trasporto al prezzo convenzionato e l'utilizzatore può scegliere indifferentemente l'uno o l'altro servizio poiché il risultato è lo stesso.

L’assunto espresso dalla Corte tocca in generale il "principio di neutralità", pertanto il concetto può essere esteso ad altri differenti servizi applicati in Italia.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 18 - L'Iva è differenziabile per servizi non uniformi - Portale

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