Iva, non si detrae per operazioni gratuite

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La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-204/13 del 13 marzo 2014) chiarisce che non è detraibile l'Iva pagata per acquistare un servizio poi ceduto ad un terzo soggetto a titolo gratuito.

Si precisa che l'operazione “a valle” effettuata dal contribuente, essendo a titolo gratuito, non rientra nella sfera di applicazione dell'Iva. L'operazione “a monte” non ha quindi i presupposti necessari per la detrazione dell'imposta (consulta l'articolo di Edicola "Fattura d'acconto. Detrazione Iva rettificata senza cessione bene").

Il caso all'esame dei giudici riguardava la cessione gratuita e ai fini di attività di impresa della clientela da parte di un socio di una società fiscale ad un'altra società di consulenza fiscale, senza che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Servizio gratis, no detrazioni – Ricca

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