Iva, l’errore vizia la detrazione

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La Corte di Cassazione con sentenza 1592, del 26 gennaio 2006, ha stabilito che il cessionario non può detrarre l’Iva se il cedente non rispetta le regole contabili. In altre parole, l’acquisizione da parte del cessionario del diritto alla detrazione di cui all’articolo 19 del Dpr 633/72 è subordinata al rispetto delle prescrizioni contabili da parte del cedente (articoli 21, 23, 24,e 25 dello stesso Dpr). Pertanto, il cedente deve emettere la fattura per l’operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale a sua volta deve annotarla nel registro degli acquisti. Infine, sempre il cessionario è tenuto all’acquisizione, conservazione ed esibizione dei documenti attestanti le operazioni effettuate. In caso di errori, il meccanismo della detrazione dell’Iva non può essere assolto. 

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