Istituiti i codici per il contributo di solidarietà

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L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012, comunica i codici tributo da utilizzare per il versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

Per il versamento di detto contributo, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 e calcolato sul 3% della parte eccedente il reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, i sostituti d'imposta dovranno utilizzare, a seconda del modello di versamento utilizzato, i seguenti codici:

- modello F24: “1618”, denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”;

- modello F24 enti pubblici: “145E”, denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - Un contributo per due codici - Bongi
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 34 - Nella solidarietà si paga il conguaglio - Maccarone

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