Ires, puzzle per ampliare l’imponibile

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Dalla manovra correttiva che l’Esecutivo ha varato ieri derivano correzioni al prelievo sulle imprese. Gl’interventi sulle norme di base del Tuir tendono al recupero di gettito attraverso la riduzione delle deduzioni e l’aumento degli imponibili.  

La misura che qui sintetizzeremo sarà quella che interessa il numero più ampio di soggetti e cioè la modifica alla disciplina degli ammortamenti.

L’ammortamento dei terreni sui quali insiste un fabbricato non è fiscalmente deducibile. Ciò significa conseguenze problematiche per le imprese che in passato hanno dedotto anche la quota parte di ammortamento imputabile al costo dell’area.

Il costo delle merci diviene deducibile per un importo annuo pari al 5,56%.

Per le auto aziendali viene annunciata l’esclusione degli ammortamenti, col dichiarato obiettivo di impedire la deduzione dei costi per auto di lusso acquistate per finalità personali. Stessa logica riguarda l’introduzione di vincoli alla possibilità di immatricolare auto di lusso “a uso personale” come autocarri “da lavoro”, incidendo sulla deduzione integrale dei relativi costi.

Una misura positiva è l’aumento della deducibilità degli ammortamenti degli altri beni immateriali: l’articolo 103 del Tuir stabilisce, attualmente, che la deduzione degli ammortamenti del costo dei diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno (anche il software applicativo), dei brevetti industriali e del know how può avvenire per una quota non superiore a un terzo per ciascun esercizio. Il decreto aumenta, per l’appunto, la percentuale di ammortamento, al fine di incentivare le imprese a sviluppare gl’investimenti in nuove tecnologie.

Un impatto di rilevo investe l’articolo 84 del Tuir, dedicato al riporto delle perdite; soprattutto quelle illimitatamente riportabili conseguite dalle imprese nei primi tre periodi di imposta che saranno solo quelle che si realizzano “dalla data di costituzione della società” nei tre esercizi a partire dalla data di costituzione e a condizione che interessino una nuova attività produttiva.

Già per il periodo d’imposta 2005, gli studi di settore subiranno una vera rivoluzione, se sarà previsto, come atteso, che le imprese in contabilità ordinaria e gli esercenti arti e professioni possono essere sottoposti ad accertamento da studi di settore con uguali regole che per il contribuente in contabilità semplificata. Sarebbe, quindi, sufficiente lo sfasamento rispetto a Gerico per un anno, per essere soggetti ad accertamento.

Accanto alla rimodulazione delle norme sul reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il decreto dovrebbe prevedere l’obbligo della tenuta di appositi conti correnti per lo svolgimento dell’attività professionale, con esercizio anche in forma associata. Solo in questi conti correnti i professionisti potranno far confluire gli incassi dei clienti e effettuare i pagamenti relativi allo studio professionale. In sostanza, l’esercente un’arte o una professione non dovrebbe più poter utilizzare i conti dello studio anche per fini personali.

In ultima analisi, con il dl collegato alla manovra correttiva vengono previsti maggiori strumenti per accertare la residenza in Italia, tassandone di conseguenza il reddito, delle società estere controllate o amministrate da soggetti italiani. La stretta opera anche sui dividendi da paradisi fiscali e sul reddito di lavoro prestato all’estero. In altre parole, il Governo interviene per ridurre la possibilità per i contribuenti italiani di utilizzare holding con sede legale all’estero, che hanno l’intento di azzerare il carico fiscale sulle plusvalenze da partecipazioni conseguite nel nostro Paese.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Giro di vite sul reddito d’impresa – Liburdi
  • ItaliaOggi, p. 35 – Professioni, c’è la liberalizzazione – Marino
  • ItaliaOggi, p. 40 – Stretta sugli accertamenti bancari – Felicioni

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