Irap, sconti incerti ai neoassunti
Pubblicato il 27 aprile 2006
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Per la deduzione dalla base imponibile Irap del costo dei nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato, introdotta dalla Finanziaria 2005 e modificata dalla legge 80/2005, servono dei chiarimenti in quanto mancano le istruzioni operative. Anche dopo la pubblicazione da parte dell’agenzia delle Entrate del provvedimento 22 febbraio 2006, che ha approvato i modelli per Unico 2006, e la circolare 7/2006, contenente le istruzioni allegate alla dichiarazione per lo stesso anno, non vi sono indicazioni su come affrontare particolari situazioni che si verificano nella pratica. Come precisato dalle Entrate, i soggetti che possono godere del beneficio della deduzione Irap per tutti i lavorati assunti a tempo indeterminato sono aziende e professionisti, ma non amministrazioni pubbliche, se incrementano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società collegate o controllate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. E’ necessario cioè che scaturisca per l’azienda una differenza positiva, anche se in misura decimale. Tuttavia, vi sono alcune fattispecie particolari che l’Agenzia non ha preso in considerazione, come per esempio il caso dei contratti a termine, delle imprese di nuova costituzione dei gruppi di imprese e delle operazioni societarie straordinarie. Per queste sono necessarie delucidazioni.
Il beneficio della deduzione dalla base imponibile Irap per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato è pari al minor valore tra il costo effettivo del personale agevolabile, con un valore massimo di 20.000 euro per ciascun nuovo assunto e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal bilancio di esercizio. Nel Sud e nelle aree svantaggiate la deduzione per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato negli ambienti territoriali interessati, a prescindere dalla ubicazione della sede legale, è maggiore grazie a due diversi tipi di deroghe:
- deroghe contenute all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a, del trattato Ue: beneficio quintuplicato;
- deroghe contenute all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del trattato Ue: beneficio triplicato.
In ogni caso, come precisa l’agenzia delle Entrate, si può usufruire del beneficio entro i massimali di intensità di aiuto fissati dalla Commissione Ue e riportati nella circolare 7/2006.
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