Iper ammortamento, da Entrate e MiSE chiarimenti ed istruzioni operative

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Iper ammortamento, da Entrate e MiSE chiarimenti ed istruzioni operative

In tema di iper ammortamento, un nuovo documento di prassi agenziale, la risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, offre finalmente nuove (richieste) precisazioni circa l'agevolazione.

Iper ammortamento. L'Amministrazione finanziaria chiarisce due aspetti di rilievo

In particolare, rispetto alla determinazione del costo degli investimenti agevolabili ed ai termini per l’acquisizione, ad opera dell’impresa beneficiaria, della perizia giurata, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, con riguardo al dubbio se tra gli oneri accessori di diretta imputazione possano rientrare anche quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso l’azienda, che se tali opere non hanno natura di “costruzioni” in base alla disciplina catastale, i costi sostenuti per la loro realizzazione possono essere configurati come oneri accessori, pertanto rilevano ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.

Non può, viceversa, essere considerato rilevante il costo della perizia giurata di conformità (le disposizioni in materia di iper ammortamento prevedono che per poter beneficiare dell’agevolazione, le imprese sono tenute a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante o, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura) in quanto è onere il cui sostenimento è richiesto al solo scopo di usufruire dell'agevolazione.

Rispetto alle attrezzature che costituiscono “dotazione ordinaria” del bene agevolabile, che non sono tuttavia riconducibili autonomamente alle categorie di beni elencati nell’allegato A della legge 232/2016, la risoluzione n. 152/E/2017 afferma che esse rilevano nei limiti in cui siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario.

Entrate/MiSE, di concerto per semplificare le procedure

A questo fine, anche il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con le Entrate, ha offerto una semplificazione nella circolare direttoriale 15 dicembre 2017, n. 547750, con oggetto le “Istruzioni per l'adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione dell'iper ammortamento", ritenendo di poter fissare un limite forfettario del 5% entro il quale si presume che le attrezzature strettamente necessarie al funzionamento dei beni iperammortizzabili rappresentino “normali dotazioni” dei beni stessi. Oltre tale limite, la presunzione viene meno e spetta all'impresa dimostrare gli elementi a supporto dell’inclusione dei maggiori costi nella base di costo dell’iperammortamento.

Volendo entrare ancor più nel dettaglio del disposto, in presenza delle due condizioni della stretta indispensabilità e della normale dotazione (attrezzature e accessori strettamente necessari al funzionamento del bene principale costituiscono “normale dotazione” se il loro costo non eccede il 5% del costo del primo), l’iper ammortamento si estenderà anche al costo di tali attrezzature e accessori, Va da sé che solo rispettando questo limite d' importo, si può presumere che le dotazioni siano accessorie (i relativi costi devono essere stati effettivamente sostenuti e devono essere debitamente documentati).

I profili procedurali sono contenuti nella citata circolare MiSE, la n. 547750 appena pubblicata, la quale fornisce chiarimenti sulla natura, sul contenuto e sulle modalità di redazione della perizia giurata o degli altri documenti previsti dalla legge (vi torneremo appresso).

Scadenze da rispettare

Gli adempimenti documentali vanno prodotti ed esibiti entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione. Qualora, però, essa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, vi possono essere difficoltà per il rispetto del termine allorché l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno. Il professionista potrebbe, cioè, incontrare oggettive difficoltà nel completare la procedura con il giuramento.

Rispetto al problema, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione attraverso la consegna all’impresa di una perizia asseverata, il professionista può procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi alla data limite (per l'appunto il 31 dicembre p.v.).

Attenzione che la consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione ad opera dell'impresa dovranno risultare da un atto avente data certa.

Circolare MiSE con istruzioni e schemi tipo

Invitiamo, da ultimo, gli interessati ad una scrupolosa lettura della Circolare direttoriale n. 547750/17. La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della Legge n. 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”, subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale.

In considerazione dell’approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere a tale adempimento, la circolare fornisce, infatti, le indispensabili indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione. Inoltre, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, vi é predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica.

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