Intermediari, sì al ravvedimento

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I commi 33 e seguenti del disegno di legge Finanziaria 2007 prevedono che per le violazioni che commettono gli intermediari abilitati si applichino i principi del sistema sanzionatorio in materia tributaria. Eguali principi interessano le violazioni del Caf. Viene disposto che il Centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente al pagamento, con egli, di una somma pari alla sanzione irrogata. La sanzione indicata dall’articolo 7-bis del Dlgs 241/97, è tale per cui in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione, sugli incaricati intervenga la sanzione amministrativa da 5.164 euro. La questione legata a tale aspetto sanzionatorio è se la penalità sia da relazionarsi ad un adempimento di carattere tributario, attestato che gli inadempimenti commessi dagli intermediari hanno sinora avuto evidente natura tributaria. 2007 riconosce il carattere tributario della violazione, pertanto all’intermediario s’applicheranno il ravvedimento operoso, il cumulo giuridico, la definizione agevolata delle sanzioni e ogni altro principio ed istituto indicato dal Dlgs 472/97.

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