Informativa del Cndcec sulle tariffe professionali dopo il Dl liberalizzazioni

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Con l'approvazione del Decreto legge sulle liberalizzazioni (Dl n.1/2012) da parte del Senato, il 1° marzo, ora all'esame della Camera, alcuni importanti aspetti relativi ai compensi per le prestazioni professionali da parte dei liberi professionisti sono mutati.

In particolare, il comma 3, dell'articolo 9 del citato Decreto legge, prevede che il compenso dei professionisti debba essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico e che la sua misura debba essere proporzionale al tipo di consulenza offerta. Non vi è più obbligo di preventivo in forma scritta tra le parti, ma il professionista è comunque tenuto ad informare il cliente circa la complessità dell'incarico, compresa l'entità degli eventuali oneri che potrebbero sorgere fino al termine della prestazione professionale.

Alla luce di tale disposizioni normative, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti, è intervenuto con l'informativa n. 21/2012, indirizzata ai presidenti dei Consigli degli Ordini, per fare il punto sull'argomento.

Tre sono gli aspetti che l'informativa affronta:
 
l'attività di liquidazione dei Consigli degli Ordini territoriali;
la disciplina dei compensi professionali;
l'abrogazione delle tariffe che disciplinano i compensi spettanti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie.

Nello specifico, Siciliotti invita i presidenti a continuare a preferire la forma scritta per il preventivo di conferimento dell'incarico con indicazione sia del compenso che degli estremi della polizza assicurativa. Anche se l'obbligo di stipulare una polizza decorrerà solo dal 13 agosto 2012, il professionista sino a tale data deve indicare al cliente la presenza o meno di copertura assicurativa.

Si informa, poi, che la tariffa professionale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti resta in vigore per gli incarichi presi dal professionista prima dell'entrata in vigore del decreto legge sulle liberalizzazioni (il 24 gennaio 2012). Infatti, nelle more dell'emanazione di disposizioni transitorie, per cui si legge che “la legge non ha effetto retroattivo”, i Consigli degli Ordini possono continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi o iniziati prima dell'entrata in vigore del decreto liberalizzazioni e per i quali non è stato concordato preventivamente il compenso con il cliente.

Infine, per ciò che riguarda i compensi per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie, questi continueranno a fare riferimento alle apposite tariffe in uso ai giudici, dal momento che le tariffe giudiziarie sono cosa diversa da quelle professionali. Le tariffe giudiziarie, dunque, restano in vigore fino all'emanazione di nuovi parametri a mezzo di un decreto del ministero vigilante.
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