Industria alimentare. Periodo di prova, bilateralità settore
Pubblicato il 08 maggio 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Le Associazioni datoriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno diffuso una versione aggiornata del verbale di accordo 1° marzo 2024 per il rinnovo del Ccnl dell'industria alimentare (Vai al testo dell'accordo).
Ferma restando la durata quadriennale decorrente dal 1° dicembre 2023 con validità fino al 30 novembre 2027, sono stati integrate le disposizioni relative al periodo di prova e bilateralità.
Periodo di prova (Art. 17)
L'assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i lavoratori del 1° livello Super e del 1° livello;
- 3 mesi per i lavoratori del 2°, 3° livello A e del 3° livello;
- un mese e mezzo per i lavoratori del 4° e 5° livello:
- 18 giorni lavorativi per i lavoratori del 6° livello.
Promozione bilateralità del settore (Art. 74 quinques)
Le Parti confermano il versamento a carico delle imprese di € 2/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, in una apposita sezione separata contabile e amministrativa del Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (Fasa), secondo le procedure già stabilite in seno al C.d.A
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le nuove attività direttamente collegate alle competenze dell’Ente (es. formazione, sostegno alle vittime di violenza, sicurezza sul lavoro, ecc.) le aziende verseranno un ulteriore contributo di € 0,50/mese.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: