In soffitta il modello 69. Spazio all’RLI che sburocratizza e digitalizza
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 06 febbraio 2014
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Un provvedimento direttoriale delle Entrate, emanato il 10 gennaio 2014 ma reso pubblico il 13 gennaio 2014, ha approvato il modello "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili” (RLI).
Il nuovo modello rientra nel pacchetto di semplificazioni presentate a luglio 2013 il cui frutto è proprio il provvedimento del 10 gennaio 2014. E' operativo dal 3 febbraio. Sono pubblicate anche le istruzioni e le specifiche tecniche.
Con esso, dunque, dal 3 febbraio 2014 sono registrabili i contratti di locazione e affitto di immobili.
Fase transitoria
Sino al 31 marzo, i contribuenti potranno ancora scegliere di presentare al Fisco il vecchio modello (si ricorderà che è il modello 69, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 7 aprile 2011) o il nuovo, indifferentemente. Ma, dal 1° aprile 2014,il modello RLI sarà l’unico per tutti gli adempimenti connessi ai contratti di locazione e affitto immobiliare indicati nel provvedimento, con ciò dismettendo non solo il modello 69, anche il modello Siria, il modello Iris, il pacchetto locazioni Loc Web.
n.b. - Nel modello RLI, quindi, confluiscono gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliare che prima erano inglobati all’interno del modello “69”.
L’RLI è scaricabile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Amministrazione finanziaria (www.agenziaentrate.gov.it).
Sostituirà il vecchio modello per questi adempimenti:
a. richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
b. proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
c. comunicazione dei dati catastali (art. 19, comma 15, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78);
d. esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;
e. denunce sui contratti di locazione non registrati, sui contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o sui comodati fittizi.
n.b. - La semplificazione legata al nuovo modello RLI consiste nella possibilità di fare confluire in un modello unico diversi adempimenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto immobiliare.
- Il contribuente obbligato alla registrazione telematica dei contratti di locazione o affitto di beni immobili deve presentare il modello RLI in modalità telematica direttamente o tramite il soggetto intermediario abilitato (art. 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998).
- Il contribuente non obbligato alla registrazione telematica di quei contratti può presentare il modello RLI in modalità telematica anche presso gli uffici dell’Agenzia.
La presentazione telematica del modello RLI in forma semplificata – ovvero senza l’allegazione della copia del testo contrattuale - è consentita:
* se il numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non sia superiore a tre;
* se vi sia una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
* se tutti gli immobili siano censiti con attribuzione di rendita;
* se il contratto contenga esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprenda patti aggiuntivi;
* se il contratto venga stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.
L'invio telematico dei dati relativi alla richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e dei dati relativi al versamento delle imposte di registro e di bollo va effettuato secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento. Ogni file può contenere i dati relativi alla richiesta di registrazione di un solo contratto, ovvero alla comunicazione di uno o più adempimenti successivi che si riferiscono ad un solo richiedente.
Quanto all'esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca con il modello RLI, il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione, entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento.
Revoca
Il provvedimento 7 aprile 2011 che, come detto, approvava il modello 69, prevedeva anche, al punto 2.2, la facoltà di revocare l’opzione per la cedolare secca in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, rinviando per la definizione delle modalità, ad un successivo provvedimento.
E il provvedimento che istituisce il nuovo modello RLI che oggi qui commentiamo, stabilisce proprio che la revoca è effettuata in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione.
n.b. - Con la revoca torna l'obbligo di pagare l’imposta di registro dovuta per l'annualità di riferimento e per quelle successive. Il modello deve essere presentato anche in via telematica entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta. Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.
Semplificazione
E’ indubbio che la registrazioni dei contratti di locazione online renderà il lavoro più semplice e immediato. Il modello RLI rappresenta perciò un valido strumento semplificativo a vantaggio dei cittadini.
Il pagamento potrà avvenire online, secondo le regole previste per il modello F24. Scrive, infatti, l’Agenzia delle entrate nel Comunicato stampa del 13 gennaio 2014, con titolo “Arriva il modello RLI. Registrazione easy per gli atti privati”:
“Inoltre, sarà possibile versare online le imposte connesse alla registrazione con addebito sul conto corrente del contribuente o dell’intermediario, secondo le ordinarie regole previste per il modello F24.”.
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NORME E PRASSI
Agenzia delle entrate - Provvedimento Prot. n. 2970/14, del 10 gennaio 2014
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