Imu agricola 2014-15. Regole valide
Pubblicato il 07 febbraio 2018
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La Consulta, con la sentenza n. 17 depositata il 2 febbraio 2018, ha respinto le questioni di legittimità delle norme che si sono susseguite nella vicenda dell’Imu agricola 2014-15.
Pertanto, si apre per i Comuni la via del recupero di quanto dovuto dai proprietari che, per la confusione delle regole, non hanno pagato o hanno versato meno.
Non è incostituzionale, dunque, l’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli montani e parzialmente montani, collocati nel territorio dei Comuni classificati dall’Istat totalmente o parzialmente montani, prevista transitoriamente dall’art. 1 comma 1 del DL 24 gennaio 2015, n. 4.
La norma contestata parte dal decreto 66/2014 (il decreto del bonus Renzi), che divide i Comuni in tre fasce: montani (terreni esenti), parzialmente montani (esenzione solo per i coltivatori diretti) e non montani (senza esenzioni). Il criterio per rientrare nelle diverse categorie: l'altitudine.
Dapprima si è deciso per la misurazione in riferimento alla sede del municipio, ma poi, per evidenti disparità di trattamento con ricorso al Tar Lazio, si è optato per l’elenco Istat dei Comuni montani (DL n. 4/2015).
Di qui la protesta dei Comuni, che si sono visti diminuire le entrate, e la cancellazione delle nuove regole dalla manovra con il ripescaggio delle vecchie regole (1993).
La Corte Costituzionale legittima la norma basata sull'elenco Istat
Il tutto è giunto all'esame della Consulta, che pone fine alla querelle giudicando legittima la norma: l’Imu, in quanto istituita e disciplinata con legge dello Stato, è un tributo erariale.
Si spiega, nella sentenza, che la disciplina di agevolazioni fiscali o benefici tributari di qualsiasi specie costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, a maggior ragione quando, come nella specie, la questione di costituzionalità sia diretta a limitare e non ad ampliare l’ambito del beneficio e risulti, quindi, sollevata in malam partem (sentenza n. 346 del 2003).
Nell’identificare l’ambito territoriale delle agevolazioni, il legislatore, utilizzando l’elenco dell’Istat, ha fatto propri i criteri originariamente previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani).
Le ragioni della legittimità anche:
- nella temporaneità e sperimentalità del nuovo regime;
- nella presenza di un meccanismo compensativo previsto in favore degli enti locali.
Non sussiste violazione neanche del principio di riserva di legge
Infatti, con le disposizioni censurate, il legislatore non ha attribuito all’Istat o ad altra amministrazione il potere discrezionale di stabilire quali siano i Comuni totalmente o parzialmente montani e quindi esenti, ma, ha rinviato all’elenco già predisposto, condividendo le scelte già cristallizzate a fini differenti, adottando questa valutazione in funzione agevolativa fino alla sopravvenuta abrogazione della norma, a decorrere dal 2016.
- eDotto.com - Edicola del 12 dicembre 2015 - Saldo Imu 2015, ultimo per i proprietari di terreni di mezza montagna - Moscioni
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