Imprese di viaggi Fiavet - Minimi e assistenza sanitaria integrativa
Pubblicato il 02 agosto 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Stipulata il 26 luglio 2024 l'ipotesi di rinnovo del CCNL Imprese di viaggi Fiavet, con decorrenza 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2027.
Tra le novità, minimi retributivi, bilateralità, assistenza sanitaria integrativa e congedi parentali: vediamo di seguito cosa è stato stabilito.
Per le tabelle dei nuovi minimi retributivi vai a "Rinnovi CCNL".
Congedo parentale
Novità in tema di congedo parentale; il CCNL recepisce infatti le modifiche intervenute nella normativa nazionale vigente prevedendo che:
- i periodi di congedo di maternità e di paternità ("alternativo" ed "obbligatorio"), devono essere computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità. Dal 1° dicembre 2027 i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità;
- ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, paternità e congedo parentale;
- i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale sono utili ai fini della maturazione delle Rol;
- dal 1° luglio 2024, i periodi di congedo parentale devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Assistenza sanitaria integrativa
Qu.A.S
La quota di contribuzione Qu.A.S a carico dei Quadri cambia nella seguente misura:
- dal 1° gennaio 2025, il contributo è incrementato di € 20,00;
- dal 1° gennaio 2026, il contributo obbligatorio è incrementato di € 20,00.
Fondo Est
Da gennaio 2027 il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro a favore del Fondo è incrementato di € 3 mensili.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: