Immediata esecutività Ctr annulla accertamento

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Immediata esecutività Ctr annulla accertamento

Le Sezioni unite della Cassazione hanno dichiarato illegittima una riscossione mediante iscrizione nel ruolo straordinario (nella sussistenza del pericolo di riscossione) a carico di un'impresa fallita poiché è intervenuta una sentenza della Ctr, dunque ancora soggetta ad impugnazione, con la quale è stato annullato l'accertamento.

Non rileva il grado di giudizio

Vale anche la pronuncia non definitiva: se è stata pronunciata una sentenza favorevole al contribuente, a prescindere che la stessa sia divenuta definitiva l’iscrizione a ruolo straordinaria è illegittima.

Questo perché alle sentenze sugli atti impositivi delle commissioni tributarie è riconosciuta ex lege (recenti modifiche dal Dlgs 156/2015) l'immediata esecutività, con:

  • obbligo di rimborso a breve termine di quanto versato in eccedenza dal contribuente rispetto al decisum dalla sentenza di accoglimento parziale o totale del ricorso,

o

  • la riscossione frazionata e graduale di tributo e interessi definita nella sentenza.

È quanto chiarito dalla Cassazione nella sentenza 758 del 13 gennaio 2017, che spiega che le sentenze tributarie avendo efficacia immediata:

  • hanno il titolo idoneo a legittimare l’eventuale riscossione provvisoria;
  • se il giudice annulla totalmente o parzialmente l’atto impositivo impugnato, quest’ultimo in toto o nei limiti della parte annullata, perde efficacia anche in pendenza del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate, soccombente, dovrà quindi emettere provvedimenti di sgravio ed eventualmente rimborsare l’eccedenza versata.

Ricadute sulla rottamazione dei ruoli

In pendenza di una o più decisioni favorevoli al contribuente, ai fini della rottamazione dei ruoli al 31 dicembre 2016, non risultando carichi nei confronti del contribuente non sarà possibile alcuna definizione agevolata. Il consiglio è di verificare l’estratto di ruolo presso l’agente della riscossione: se l'Ufficio non ha provveduto a sgravare l’iscrizione a ruolo, si potrà valutare la convenienza della definizione.

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