Il sì all’attività didattica garantisce l’esenzione
Pubblicato il 06 novembre 2006
Condividi l'articolo:
Sull’agevolazione prevista dall’articolo 10, numero 20) del Dpr 633/72, consistente nell’esenzione da Iva per le prestazioni didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti da Pa, l’interpretazione del Fisco è stata contrastante, ora più restrittiva (risoluzione 65/E del 17.3.2003) ora meno, a seconda che l’esenzione dovesse spettare comunque, anche per le prestazioni didattiche prive della “presa d’atto”, o non dovesse spettare affatto proprio per l’assenza di questa autorizzazione. Con l’intervento del Miur – nota del 31 agosto 2006, indirizzata anche all’Amministrazione delle finanze - si è chiarito che vigilanza e controllo vengono esercitati non solo sulle scuole statali e paritarie, a anche verso tutti gli organismi scolastici che si rivolgono agli uffici periferici per ottenere un provvedimento amministrativo (di autorizzazione, di dichiarazione di nulla osta al proseguimento dell’attività) e si sottopongono volontariamente alla vigilanza dell’Amministrazione scolastica. Pertanto, a giudizio del Miur, possono considerarsi “scuole e istituti riconosciuti” tutti gli organismi (italiani, comunitari edextracomunitari) che svolgono attività didattica e che siano sotto vigilanza degli uffici scolastici regionali.
di Giustizia delle Comunità europee – sentenza C-109 del 23 ottobre 2003 – ha dichiarato non ammissibile la differenziazione tra un’aliquota Iva ridotta per le prestazioni d’orchestre–complessi musicali fornite direttamente in pubblico o per un organizzatore di concerti o fornite direttamente in pubblico da solisti, e un’aliquota ordinaria per prestazioni degli stessi allorché lavorano per in organizzatore, per non rispetto degli obblighi dell’articolo 12, n. 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva Iva (77/388/CEE). Essa riconosce, pertanto, lo sconto Iva anche sui concerti.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: