Il residente a San Marino paga l’Iva se sponsorizza in Italia
Pubblicato il 12 aprile 2006
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Nella sentenza 7294 del 29 marzo 2006, confermando quanto già stabilito dai giudici di secondo grado, di Cassazione ha confermato che sono da considerarsi effettuate in Italia le prestazioni realizzate e concretate nel nostro Paese senza che sia rilevante che queste prestazioni si svolgano in favore di un soggetto non residente in Italia. Il caso in esame è quello che si riferisce alle prestazioni pubblicitarie, realizzate mediante applicazione di scritte sulle vetture, sui caschi e sulle tute, che si effettuano nell’ambito di gare automobilistiche svolte in Italia e che devono, quindi, essere assoggettate a Iva, anche se le prestazioni sono state realizzate a favore di una società di pubblicità con sede in San Marino.
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