Il ramo d’azienda tutela l’addetto

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L’adeguamento della legislazione nazionale, nell’ambito dei trasferimenti d’azienda, alla normativa comunitaria ha fatto sì che la nuova norma preveda, oggi, una definizione ad hoc di “ramo d’azienda”, inquadrata come una “articolazione funzionalmente autonoma” di un’attività organizzata, abbandonando il riferimento alla nozione di matrice commercialistica di azienda. Con la direttiva comunitaria e la legge nazionale viene posta al centro la tutela dei rapporti di lavoro esistenti: quello che è da considerare è la capacità dell’articolazione d’impresa di stare sul mercato come attore economico al momento in cui viene presa in considerazione per il trasferimento. In altre parole, si protegge l’occupazione con l’inerenza dei rapporti all’entità economica nella quale sono inseriti, in modo che l’impresa possa continuare, anche aggregata, l’attività produttiva di beni o servizi e impiegare il lavoro necessario a produrli.

 

L’orientamento giurisprudenziale conferma tale interpretazione e nelle sentenze della Suprema corte di Cassazione (4372/2005 e 6292/2006) viene identificato il trasferimento d’azienda nell’ipotesi in cui le parti abbiano inteso trasferire elementi patrimoniali aventi un legame funzionale, quando il complesso di strutture ceduto consenta di proseguire presso il cessionario la medesima attività produttiva già svolta in precedenza. 

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