Il prodotto conto terzi entra nel reddito agrario
Pubblicato il 15 ottobre 2007
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Il Ddl della Finanziaria 2008 effettua un cambio di rotta per quanto riguarda le misure per l’agricoltura. In primo luogo, la misura intende inquadrare nel reddito agrario le produzioni di vegetali ottenute per conto terzi, come avviene per le attività di allevamento mediante contratto di soccida. Il prestatore deve essere un’impresa agricola in possesso del terreno necessario per la coltivazione. Il committente, invece, può anche non essere un’impresa agricola e, in ogni caso, non può invocare il regime agricolo per i prodotti ottenuti mediante il conto coltivazione. La tassazione catastale delle coltivazioni per conto terzi si applica alle persone fisiche e società semplici, ma quando sarà emanato il decreto attuativo varrà anche per Srl, Snc e in accomandita semplice qualificate società agricole. Trattandosi di prestazione di servizio, l’attività non può rientrare nel regime speciale Iva: può scegliere, di fatto, tra il regime forfettario, che prevede la detrazione dell’imposta al 50% e quello ordinario. Ai fini Irap usufruiscono dell’aliquota ridotta dell’1,9% in quanto attività agricole rientranti nel reddito agrario.
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