Il notaio non può ricorrere sui versamenti per le parti

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La sentenza  n. 9440 del 6 maggio 2005 permette alla Suprema Corte di Cassazione di stabilire il principio di diritto a norma del quale il notaio che ha rogato l'atto di compravendita non è legittimato alla presentazione della domanda di rimborso dell'imposta di registro versata per conto delle parti contraenti e non è legittimato alla presentazione del ricorso davanti alla Commissione tributaria. Infatti, l'imposta di registro prevede come soggetti passivi, in senso stretto, le sole parti contraenti. Il notaio - pur obbligato a chiedere la registrazione dell'atto e a pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interesse è richiesta la registrazione - rimane estraneo al rapporto tributario.

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