Il Fisco pesa le quote in usufrutto
Pubblicato il 17 maggio 2006
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In vista delle dichiarazioni, l’agenzia delle Entrate fa luce – con doppia risoluzione (n. 61 e n. 65 di ieri) – sulla tassazione dei redditi da usufrutto di partecipazioni, stabilendo in via principale che spetta all’usufruttuario dichiarare i redditi di partecipazione in una Sas.
Nello specifico, il documento di prassi n. 61 esamina il caso di usufrutto costituito sulle proprie quote dal socio accomandante di una Sas, richiamandosi all’articolo 2322 del Codice civile che consente il trasferimento delle partecipazioni dei soci accomandanti con il consenso della maggioranza degli altri soci (salvo diverse disposizioni statutarie). In tal modo, viene implicitamente legittimata la costituzione, sulla quota della Sas, dei diritti parziari (come l’usufrutto) che attribuisce al titolare il diritto agli utili di partecipazione. Il nudo proprietario non avrà obblighi fiscali, non dovendo evidenziare la quota della Sas nella propria dichiarazione (nonostante l’articolo 5 del Tuir), mentre l’usufruttuario dovrà esporre nel quadro RH di Unico il reddito della società di sua spettanza ed avrà responsabilità solidale (con il nudo proprietario) rispetto ad eventuali atti impositivi riguardanti la partecipata.
La risoluzione n. 65 si sofferma sulle modalità di tassazione dei dividendi di Unico da parte di chi possiede quote di Srl in piena o in nuda proprietà. Rispondendo al quesito postole da un contribuente che detiene il 15% del capitale oltre alla nuda proprietà su un ulteriore 20%, l’Amministrazione delle finanze precisa, anzitutto, che l’obbligo di dichiarazione degli utili distribuiti da società di capitali a persone fisiche sussiste solo per le partecipazioni che superano le soglie di qualificazione di cui all’articolo 67 del Tuir. Poi, essa constata che il socio detiene diritti di voto solo per il 15% e la sua quota non è qualificata, ma aggiunge che occorre verificare se non risulti superata la seconda soglia indicata nel Tuir, riferita alla partecipazione al capitale (25%), nel qual caso la partecipazione del contribuente diviene qualificata e i dividendi che egli percepisce andranno dichiarati, ancorché riguardino solo il 15% in piena proprietà.
- ItaliaOggi, p. 32 – Azioni, fiscalità piena – Felicioni
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