Il figlio maggiorenne non raggiunge la famiglia
Autore: eDotto
Pubblicato il 13 ottobre 2008
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Sono in arrivo nuove regole in ordine ai ricongiungimenti familiari degli immigrati extracomunitari. A seguito della sentenza di Cassazione n. 8582 del 3 aprile è stata riconosciuta la possibilità di ottenere il ricongiungimento per le persone che hanno raggiunto una stabilità nel nostro paese, stabilità espressamente riconosciuta per chi è in possesso di un permesso di soggiorno di durata indeterminata o di almeno un anno, rinnovabile; e ciò, sempre che si dimostri di avere un reddito sufficiente a che il nucleo familiare si mantenga senza ricorso all'assistenza sociale e un'abitazione idonea (art. 29 e 29bis del Testo Unico). Possono ottenere il ricongiungimento il coniuge, i figli minori anche adottati, affidati o in tutela, i figli maggiorenni a carico che non possano provvedere alle indispensabili esigenze per cause di salute, i genitori a carico privi di reddito. Sono esclusi, in base alla modifica adottata dal Governo, i coniugi in separazione legale, i figli maggiori di età con invalidità minore del 100% ed i genitori, se questi hanno altri figli. Per i genitori, inoltre, è richiesta una assicurazione sanitaria contro tutti i rischi. La richiesta deve essere inoltrata al ministero dell'Interno via internet al fine di ottenere un nulla osta che sarà poi presentato al consolato italiano o all'ambasciata italiana all'estero per la richiesta di un visto d'ingresso.
Sul tema, la Cassazione, con due sentenze gemelle (la n. 7472/08 e la n. 19734/08) ha altresì riconosciuto che esistano i presupposti per il ricongiungimento anche nelle ipotesi di "kafalah", istituto degli ordinamenti musulmani che consente l'affidamento, per dovere di fratellanza e solidarietà, di minori soli, orfani o abbandonati.
Sul tema, la Cassazione, con due sentenze gemelle (la n. 7472/08 e la n. 19734/08) ha altresì riconosciuto che esistano i presupposti per il ricongiungimento anche nelle ipotesi di "kafalah", istituto degli ordinamenti musulmani che consente l'affidamento, per dovere di fratellanza e solidarietà, di minori soli, orfani o abbandonati.
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