Il favor rei salva il datore dalla maxi-sanzione

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Con titolo “Sanzioni amministrative per l’utilizzo di lavoratori irregolari – Principio del favor rei”, la risoluzione n. 211/E/2009 dell’11 agosto scorso sostiene che se il datore di lavoro ha congruamente provato che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto una durata inferiore a quella individuata in base al testo previgente dell’articolo 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002, valido sino all’11 agosto 2006 – che fissava una sanzione “dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione” - tale periodo funge da parametro ai fini della commisurazione della sanzione.

Il nuovo testo dell’articolo 3, comma 3, del DL n. 12 del 2002 stabilisce una sanzione variabile da 1.500 a 12.000 euro e prevede una maggiorazione (150 euro) commisurata sulla base di “ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

Ora, in sede di quantificazione delle giornate lavorative a cui applicare la maggiorazione occorre - in assenza di un meccanismo presuntivo di individuazione del periodo di lavoro irregolare - tener conto delle risultanze probatorie acquisite.

E appunto, in caso di sanzione già irrogata con provvedimento non ancora divenuto definitivo, la prova eventualmente fornita dall’autore della violazione circa la durata effettiva deve costituire, come accennato più sopra, parametro di commisurazione della sanzione.

Alessia Lupoi

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