Il falso ideologico compromette la condotta “specchiatissima ed illibata”

Pubblicato il



Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 11139 del 4 luglio 2012, hanno rigettato il ricorso presentato da un aspirante avvocato nei cui confronti il Consiglio nazionale forense aveva disposto la cancellazione dall’albo degli avvocati in considerazione di una precedente condanna per falso ideologico impartitagli mentre svolgeva il praticantato forense.

Confermata da parte del Supremo collegio di legittimità la decisione del Cnf che aveva considerato ormai compromesso il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” ritenuto necessario dall’articolo 17 del Regio decreto n. 1578 del 1993 ai fini dell’iscrizione all’ordine degli avvocati.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito