Il contratto a termine è l’eccezione

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La Cassazione, con sentenza n. 29470 del 2008, nell’accogliere il ricorso di una dipendente di una società finanziaria chiarisce che il tipo di attività svolto dall’impresa da solo non giustifica il ricorso al contratto a termine. Nel merito la Corte spiega che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato. Le deroghe, che sono state dettate da esigenze di flessibilità del mercato, devono essere valutate con estremo rigore. Nel caso trattato la Cassazione ha evidenziato che il contratto di tipo part-time ha natura eccezionale e non può essere utilizzato per ridurre il rischio d’impresa. Pertanto, è ritenuta illegittima l’apposizione del termine al contratto di lavoro presso una società d’investimento con la motivazione della fluttuazione del mercato finanziario. Infatti, l’attività in oggetto rientra tra quelle attività che per loro natura sono legate a tali fluttuazioni e, dunque, non è riscontrabile il carattere di eccezionalità.
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