Il congedo straordinario biennale retribuito
Pubblicato il 22 febbraio 2017
Aggiornato con: modifiche apportate dal D.lgs. n. 119/2011, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 e dalle circolari Inps n. 159 del 15 novembre 2013 e n. 44 del 26 marzo 2014 - Il congedo straordinario, disciplinato dall’articolo 42, comma 5, del T.U. sulla maternità e paternità contenuto nel D.lgs. n. 151/2001, è fruibile per un periodo massimo complessivo di 2 anni in tutta la vita lavorativa, in un’unica soluzione ovvero in modo frazionato, tra tutti gli aventi diritto, per ogni familiare disabile assistito, per ogni singolo lavoratore dipendente. I presupposti per poter fruire del congedo straordinario retribuito sono gli stessi richiesti per la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: il riconoscimento della condizione di disabilità grave del soggetto da assistere da parte della competente Commissione medica Asl, di cui all’art. 4, comma 1, della legge 104/1992, integrata dal medico Inps, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102; il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa.
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