I parametri per la concessione della cigs

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Il Ministero del lavoro, con il decreto del 4 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28, del 2 febbraio 2013, individua i parametri oggettivi per l'autorizzazione della cigs.

Le disposizioni si applicano alle istanze di trattamento straordinario trasmesse successivamente al 2 febbraio 2013, data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi di ripresa dell'attività i parametri oggettivi di cui tener conto sono:
- misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale;
- manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;
-  tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.

L'articolo 3 del decreto prevede invece i parametri, da indicare in aggiunta ai precedenti, anche in via alternativa, nei casi di salvaguardia dei posti di lavoro:
- piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;
- stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi;
- piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi interprofessionali e dalle agenzie di lavoro.
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