I derivati al riparo della “Pex”

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Per effetto delle modifiche che la legge di conversione del dl fiscale n. 203/05 ha apportato al regime della “Pex”, alla parziale tassazione delle plusvalenze (per il 9%, che salirà nel 2007 al 16%) ha corrisposto, asimmetricamente, la totale indeducibilità delle minusvalenze. Inoltre, il periodo minimo di possesso per la parziale esenzione delle plusvalenze è stato portato a 18 mesi, mentre per l’indeducibilità delle minusvalenze è rimasto a 12. Questa asimmetria di regime tra plusvalenze e minusvalenze, potrebbe riverberare i propri effetti anche sul trattamento dei contratti derivati di copertura di partecipazioni che fruiscono della participation. Infatti, l’articolo 112, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi prevede che i componenti positivi e negativi da valutazione o da realizzo dei derivati di copertura concorrano alla formazione del reddito secondo le stesse regole dei componenti positivi e negativi da valutazione o da realizzo delle attività o passività coperte. Interpretando in senso letterale la norma, si dovrebbe concludere che essa dia luogo ad effetti reddituali non neutri in tutti i casi di realizzo della partecipazione e del derivato di copertura, considerato che alla plusvalenza sulla partecipazione parzialmente imponibile s’accompagnerebbe una minusvalenza interamente deducibile sul derivato, e viceversa. Ma tale risultato non è conforme al principio di simmetria che sottostà all’articolo 112, comma 4, del Tuir, poiché determina effetti impositivi a fronte di variazioni speculari dell’attività coperta e del derivato di copertura, derivanti dal medesimo presupposto economico.       

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