I consulenti del lavoro sulle semplificazioni alle imprese da decreto Sviluppo

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Il Ddl Sviluppo (rubricato “disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”), approvato in via definitiva lo scorso 9 luglio ed ora in attesa di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, prevede all’articolo 6 un’importante novità in materia di semplificazione amministrativa per le imprese e in materia di collocamento obbligatorio. E’ previsto, infatti, il semplice rilascio di un’autocertificazione in cui si attesta il possesso dei requisiti necessari per far sì che l’impresa possa ottenere il rilascio dei titoli organizzativi o concessioni per lo svolgimento della sua attività.

Sull’argomento si è espresso, ieri, anche il dipartimento scientifico della Fondazioni studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con la circolare n. 7/2009, avente ad oggetto “Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese”.

Nel testo della circolare si evidenzia come, in realtà, la norma non sia del tutto innovativa dato che l’intero articolo è una riproposizione, con alcune modifiche, dell'art. 28 inserito nel gennaio 2007 nel Disegno di Legge n. 1644 (cosiddetto Disegno di Legge sulle liberalizzazioni) presentato al Senato e poi non approvato nei successivi passaggi. Per tali ragioni, riproponendo un testo normativo del 2007, il nuovo articolo 6 non appare poi così innovativo, ma, anzi, in alcuni passaggi, non sembra tenere conto del mutato contesto giuridico di riferimento.

La circolare dei consulenti del lavoro parte proprio dall’esaminare la facoltà concessa alle imprese di allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un’autocertificazione al fine dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della Pa o dei concessionari di servizi pubblici. Secondo il dipartimento scientifico si tratta di un deciso passo in avanti verso la semplificazione, per cui si è favorevoli all’implementazione dell’uso dell’autocertificazione rispetto alle ipotesi già previste dall’articolo 46 del Dpr 445/2000. Tuttavia, l’autocertificazione deve essere corredata dall’autorizzazione ad acquisire presso le Pa i dati necessari per la verifica, ferma restando, in caso di dati mendaci, la possibilità di negare le suddette concessioni. Nella circolare si spiegano, inoltre, gli ambiti di applicazione della nuova norma (occupazione suolo pubblico, installazione videogiochi) e, allo stesso tempo, quelli in cui la semplificazione concessa resta esclusa (procedimenti di particolare interesse per la difesa nazionale, la giustizia e l’ordine pubblico).

Roberta Moscioni

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