Holding “statiche” fuori dall’elenco di Bankitalia
Autore: eDotto
Pubblicato il 08 aprile 2009
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Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 78 del 3 aprile 2009 è stato pubblicato il decreto ministeriale “unificato” che disciplina l’attività delle holding che gestiscono partecipazioni (art. 113 Tub) senza svolgere attività finanziarie nei confronti delle partecipate. Il provvedimento prevede delle novità anche per le finanziarie che svolgono attività di leasing, factoring, credito al consumo, servizi di pagamento, iscritte negli appositi elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Tub. La novità consiste nella cancellazione dall’elenco delle holding definite “pure”, cioè che si limitano alla sola gestione delle partecipazioni. Non essendo più soggette alla normativa antiriciclaggio a partire dal 29 dicembre 2007, dopo la cancellazione dagli elenchi della Banca d’Italia, le holding dovranno comunque consegnare all’Istituto l’Archivio unico informatico con i dati contenuti fino a quel giorno. Inoltre, tramite il servizio Entratel delle Entrate, provvederanno a comunicare la cancellazione della casella di posta elettronica certificata (Pec) utilizzata ai fini delle indagini finanziarie, avendo cura di mantenere un periodo di “osservazione” di 30 giorni durante il quale le richieste di indagini dovranno essere elaborate e inviate all’Agenzia. Come anticipato, con il nuovo decreto cambiano anche i criteri che stabiliscono l’obbligo del trasferimento dall’elenco generale disciplinato dall’articolo 106 a quello speciale di cui all’articolo 107. Sono stati superati (non riproposti nel nuovo decreto) i limiti riferiti al patrimonio netto che, se sorpassati, fanno scattare l’obbligo di iscrizione all’elenco speciale. Di conseguenza, i soggetti che sono sotto il controllo di Bankitalia esclusivamente per aver superato questo parametro di patrimonio netto saranno derubricati e si dovranno iscrivere all’elenco di cui all’articolo 106 del Tub. Ciò perché ci si è resi conto che l’importanza dell’attività finanziaria va misurata con i volumi di attività e non con il volume dei mezzi patrimoniali.
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