Gli studi di settore per giustificare le gravi incongruenze

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Con la sentenza n. 19626, del 12 novembre 2012, la Cassazione accoglie il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria regionale campana che, su ricorso del contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento emesso per rettificare il reddito dallo stesso dichiarato che, nonostante la presenza di contabilità regolare, era risultato discordante dai risultati degli studi di settore.

I giudici della Corte, nel sottolineare che l'accertamento conteneva l'indicazione dei parametri applicati, con riferimento al programma Gerico, specificano che l'articolo 62-sexies del DL n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993, consente la rettifica induttiva del reddito d'impresa – persino in presenza di contabilità formalmente regolare e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non strettamente necessaria – nel caso in cui si verifichino gravi incongruenze tra i redditi dichiarati e quelli attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta oppure agli studi di settore, al di fuori anche delle ipotesi previste dal DPR n. 600/1973.

Chiariscono, inoltre, che l'accertamento induttivo dei redditi può essere fondato sia sulla verifica di gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto desumibile dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta, che sugli studi di settore, dei quali l'amministrazione può verificare solo alcuni elementi ritenuti prioritari per la ricostruzione del reddito del contribuente.
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