Giudizi Tar, niente sconti alla p.a.

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Il Consiglio di stato, con sentenza dell'11 maggio 2009, la n. 2867, ha precisato che, qualora la p.a., parte di un giudizio, non fornisca la documentazione richiestagli dal magistrato, quest'ultimo, nella valutazione delle prove secondo il suo prudente apprezzamento, potrà desumere argomenti di prova da tale comportamento e dare torto alla stessa. Per il Consiglio, in particolare, poiché la pubblica amministrazione ha l'obbligo giuridico di adempiere agli ordini istruttori del giudice, la mancata collaborazione da parte dell'amministrazione all'attività istruttoria, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile, può essere valutata dal giudice in senso sfavorevole alla stessa ed interpretata come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso qualora ciò non risulti in contrasto con la documentazione acquisita agli atti.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Giudizi Tar, niente sconti alla p.a. - Ciccia

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