Gestione artigiani e commercianti e Gestione separata, l'Inps interviene con due messaggi

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Con il messaggio n. 801 del 15 gennaio 2014, l'Inps ricorda agli iscritti alla gestione artigiani e commercianti che le lettere cartacee di avviso dei contributi in scadenza, così come le avvertenze per la compilazione del modello F24, non saranno più inviate, come previsto nella circolare n. 24, dell'8 febbraio 2013.

Tali informazioni possono essere reperite accedendo via internet al Cassetto, nella sezione comunicazione bidirezionale.

I contribuenti sono chiamati, entro il 17 febbraio 2014, al versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2013 in riferimento al minimale di reddito e alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora dovuti.

Sempre entro il 17 febbraio si avrà il versamento del primo e secondo acconto 2013, in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale di reddito imponibile e, contestualmente, le somme allo stesso titolo dovute per gli anni precedenti. Le scadenze delle rate successive sono il 16 maggio, il 20 agosto e il 18 novembre 2014.

Il messaggio n. 821, del 15 gennaio 2014, dell'Inps fornisce chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicato e alla riduzione delle sanzioni civili nell'ambito degli accertamenti inviati ai liberi professionisti che non hanno versato il contributo previdenziale obbligatorio e sono stati iscritti alla Gestione separata.

L'Istituto - nel richiamare la norma di interpretazione autentica prevista nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, art. 18, comma 12 – precisa che, con esclusivo riferimento ai soli professionisti rientranti nella fattispecie del citato articolo, per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate, per i periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011 potrà essere richiesta la riduzione delle sanzioni dal 30% al tasso degli interessi legali.

Condizioni necessarie sono che:

- il professionista produca apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali,
- il soggetto si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione,
- non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
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