Freno ai danni esistenziali

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Quattro consecutive pronunce di Cassazione, Sezioni Unite civili - dalla numero 26972 (in link) alla numero 26975 di ieri l’altro - per fissare, in tema di danno esistenziale (che appartiene alla categoria generale del danno non patrimoniale), il principio che poiché non esiste un diritto ad essere felici, lo stato di benessere, la serenità e la qualità della vita sono prerogative “immaginarie”. Sia quindi bloccato il risarcimento di pregiudizi di dubbia serietà. Il monito ai giudici di pace, colpevoli di interpretazioni “fantasiose e a volte risibili”, ha il significato di negare seccamente l’autonomia giuridica del pregiudizio esistenziale, risarcibile nella sola misura in cui sia conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 46 – Il danno esistenziale in soffitta – Alberici

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