Fotolaboratori conto terzi: siglato il Ccnl
Pubblicato il 04 agosto 2023
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Il 31 maggio 2023 Aassofotolabo e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno siglato il Ccnl per i dipendenti dei Fotolaboratori Italiani conto terzi. Il contratto, salvo diverse decorrenze espressamente previste, decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025 (Vai al testo del Ccnl).
Inquadramento unico
Con la nuova stesura del contratto sono state apportate modifiche all'inquadramento unico dei lavoratori e alle relative declaratorie e profili professionali.
Trattamento economico
Minimi contrattuali
Stante gli aumenti disposti con decorrenza gennaio 2023, aprile 2024 e gennaio 2024, i nuovi importi dei minimi tabellari risultano i seguenti:
Livelli | Minimo tabellare | ||
Dall'1/1/2023 | Dall'1/4/2024 | Dall'1/1/2025 | |
1 | 1.377,53 | 1.412,70 | 1.454,91 |
2 | 1.242,94 | 1.274,74 | 1.312,84 |
3 | 1.098,97 | 1.126,97 | 1.160,67 |
4 | 978,84 | 1.003,84 | 1.033,84 |
5 | 865,55 | 887,67 | 914,22 |
6 | 744,23 | 763,23 | 786,03 |
7 | 625,88 | 641,88 | 661,08 |
Apprendistato
le Parti hanno introdotto modifiche anche in materia di inquadramento e retribuzione per le diverse tipologie di apprendistato.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Previdenza Complementare (Fondo Byblos)
Dal 1° giugno 2023 le aliquote contributive sono le seguenti:
A) Con riferimento alla retribuzione utile per il t.f.r.:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1,3% a carico dell’impresa.
B) Con riferimento alla quota di t.f.r. da maturare nell’anno:
- 100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs 124/93;
- quota del t.f.r. pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso t.f.r., per tutti gli altri dipendenti.
Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Salute Sempre)
Assofotolaboratori ha aderito al Fondo di previdenza integrativa "Salute Sempre", al quale saranno iscritti automaticamente tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2024, con decorrenza della copertura a partire dal 1° aprile 2024.
Periodo di prova
Il periodo di prova viene modificato come di seguito riportato.
Operai
Livello | Periodo di prova (mesi di effettivo lavoro) |
3°, 4°, 5° | 2 |
6°, 7° | 1 |
Impiegati
Livello | Periodo di prova (mesi di effettivo lavoro) |
1° | 4 (prorogabili consensualmente di 2 mesi) |
2°, 3°, 4° | 3 (prorogabili consensualmente di 1 mese) |
5°, 6° | 2 (prorogabili consensualmente di 1 mese) |
Preavviso
I termini del preavviso in caso di licenziamento e dimissioni sono modificati come segue.
Operai
In caso di licenziamento dell'operaio, non in prova, o di sue dimissioni, i termini di preavviso sono i seguenti:
Livello | Anzianità di servizio | Preavviso/Periodo |
3°, 4° e 5° | Fino a 10 anni | 1 mese e 15 giorni di calendario |
6° e 7° | 1 mese di calendario | |
3°, 4° e 5° | Superiore a 10 anni | 2 mesi di calendario |
Impiegati
In caso di licenziamento dell'impiegato non in prova o di sue dimissioni, i termini di preavviso sono i seguenti:
Livelli | Anzianità di servizio | Preavviso/Periodo |
1° | Fino a 5 anni | 3 mesi |
2°, 3° e 4° | 2 mesi e 15 giorni | |
5° e 6° | 1 mese | |
1° | Oltre 5 anni | 6 mesi |
2°, 3° e 4° | 3 mesi | |
5° | 2 mesi |
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