Fondi speciali per il volontariato Codice per la compensazione
Pubblicato il 21 novembre 2017
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Arriva, con la risoluzione n. 142 del 20 novembre 2017, il codice per l’utilizzo in compensazione – con l'F24 - del credito d’imposta fondazioni.
Si ricorda che il beneficio consiste nella possibilità di scalare (dai debiti fiscali e contributivi) il 100% dei versamenti effettuati a vantaggio dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni per l’anno 2017.
L’Agenzia comunicherà l’ammontare del beneficio spettante a ciascuno, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse disponibili.
Il codice tributo è il seguente:
“6880” denominato “Credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni - art. 1, commi 578-581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
Va esposto, spiega la risoluzione, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; l’anno di riferimento è quello di riconoscimento del credito.
- eDotto.com - Edicola del 4 agosto 2017 - Fondazioni bancarie: credito d'imposta volontariato, modalità applicative - G. Lupoi
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