Fondi immobiliari, vigilanza alle Sgr
Pubblicato il 19 dicembre 2008
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Assogestioni, con la circolare n. 110/08/C, diffusa ieri, ha fornito importanti indicazioni operative sulla nuova fiscalità di carattere antielusivio applicabile ai fondi immobiliari. Le norme di cui all’articolo 82, commi da 17 a 22 del decreto legge 112/2008 erano già state oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che lo scorso 3 novembre ha rilasciato la circolare n. 61/E. Le modifiche apportate dal Dl 112/08 (manovra d’estate) riguardano:
- l’aumento al 20% della ritenuta applicabile in sede di distribuzione di proventi, riscatto e liquidazione di quote;
- l’introduzione di un’imposta patrimoniale dell’1% per fondi non destinati alla quotazione, il cui attivo, al lordo dell’indebitamento, non supera 400 milioni;
- l’aumento dal 12,5 a 20% dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dal 22 agosto 2008 sulle quote emesse dai suddetti fondi soggetti all’imposta dell’1%;
- la presunzione di residenza in Italia di società ed enti esteri il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi immobiliari italiani.
Assogestioni chiarisce, in primo luogo, che le Sgr devono verificare la sussistenza delle condizioni “generiche” oltre che di quella “specifica” prevista per i fondi “a ristretta base partecipativa”. Inoltre, l’Associazione ha elaborato una formula per il calcolo dei valori medi annui rilevanti per determinare il superamento o meno delle soglie del 50% di partecipanti “qualificati” e di 2/3 delle quote detenute da “familiari”, per qualificare o meno il fondo come “a ristretta base partecipativa” oppure “familiare”. La verifica di queste condizioni oggettive e soggettive è un obbligo che fa capo alla Sgr, che deve richiedere, con cadenza annua, a tutti i partecipanti le informazioni a tal fine rilevanti. Nessun obbligo di verifica è, invece, posto in capo alla Sgr per quanto riguarda la presunzione di residenza in Italia delle società ed enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi immobiliari italiani, dato che il requisito della prevalenza può essere verificato – a detta di Assogestioni – solo dall’organo amministrativo della società e non dalla Sgr.
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