FNC: misure del Governo per la liquidità e le attività produttive
Pubblicato il 29 maggio 2020
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FNC passa in rassegna le misure urgenti a sostegno della liquidità e a favore delle imprese e dell'economia adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto Cura Italia n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020), nel Decreto Liquidità n. 23/2020 attualmente in corso di conversione e nel Decreto Rilancio n. 34/2020.
È quanto spiega la Fondazione del Cndcec nella premessa del documento di ricerca del 28 maggio 2020 - Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito, D.L. "Liquidità" n. 23/2020 e D.L. "Rilancio" n. 34/2020).
A precedere il documento in argomento i pregressi: del 18 marzo, del 15 aprile (secondo aggiornamento) e del 29 aprile 2020 (3° aggiornamento), con i quali è stata effettuata una prima analisi delle principali misure adottate dal Governo per fare fronte alla contingente emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il nuovo studio tratta tutte le misure per la liquidità messe in campo dal Governo. In dettaglio anche le misure di settore che hanno toccato il turismo, la cultura, l’editoria, le infrastrutture e i trasporti, lo sport, l’innovazione tecnologica, la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
FNC. Lavoratori autonomi e liberi professionisti
Non sono trascurati gli aiuti a lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Tra le agevolazioni per queste ultime categorie è analizzata la disposizione che dà la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà ex art. 2 comma 475 della L. 244/2007): sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, se in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.
Il calo del fatturato dovrà essere autocertificato dall’interessato.
La sospensione può essere richiesta al massimo per due volte, per un periodo non superiore a 18 mesi.
Possono accedervi anche le ditte individuali e gli artigiani e non si deve presentare l’ISEE.
Per i 9 mesi successivi all’entrata in vigore del dl Liquidità l’accesso è consentito anche se il mutuo, il cui tetto massimo è 400mila euro, è in ammortamento da meno di un anno alla presentazione della domanda.
La Fondazione precisa che il Mef, nelle Faq, ha confermato che:
- “è possibile beneficiare anche se si è già fruito della sospensione purché il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesi, ed è stato previsto che il Fondo supporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione”;
- possono essere ricomprese nella sospensione anche le rate scadute e non pagate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.
Chiosa la Fondazione che per i professionisti la misura ha un valore contingente, ma il nuovo comma due bis ha introdotto anche una modifica strutturale: l’operatività è estesa alle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.
- edotto.com - Edicola del 26 maggio 2020 - Cndcec e Fnc. Decreto Rilancio. Il lavoro nei decreti dell’emergenza - G. Lupoi
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