Fisco asimmetrico sui beni “destinati”

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L’analisi dell’ultimo comma di oggi è relativo alla tassazione del trust spiegata nella circolare 3 del 22 gennaio 2008 dall’agenzia delle Entrate, che secondo l’autore dell’articolo presenta palesi incongruenze e mostra un Fisco diseguale nel trattare situazioni analoghe. Una disparità di trattamento evidente è rappresentata dalla tassazione del vincolo di destinazione e dalla tassazione del trust, che è una sottospecie del genere vincolo di destinazione. La conseguenza è che il vincolo di destinazione non traslativo ha un’imposta fissa ed il trust auto-dichiarato sconta una tassazione proporzionale.

Non appare una giustificazione fondata quella data dall’amministrazione, secondo la quale “il trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente sia rispetto a quello dell’intestatario di tali beni”, in quanto la segregazione si determina, invece, nella sfera del trustee, mentre nulla di simile accade nel patrimonio del disponente poiché quest’ultimo si spoglia definitivamente della proprietà del bene.

Altra giustificazione infondata è rappresentata dall’affermazione che “i beni del trust costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee. Ciò che palesa una caratteristica tipica del trust, non comune alle altre ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione”: ma l’effetto del vincolo di destinazione è proprio quello, come ugualmente accade nel trust, di isolare i beni vincolati dal patrimonio generale del soggetto e di assoggettarli a un regime giuridico a parte.

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