Firma elettronica ancora d’élite

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Dopo la legge 59/1997 (a firma di Bassanini) che riconosceva piena validità legale ai documenti elettronici, un successivo testo di norma, il Dpr 513/1997, ha riconosciuto e disciplinato la firma digitale vera e propria. Tuttavia, solo con il Dpr 445 del 2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) si è arrivati ad equiparare a tutti gli effetti il documento cartaceo a quello elettronico per quanto riguarda l’efficacia probatoria, ossia il valore dei vari tipi di sottoscrizione come eventuale prova in tribunale. Il Dpr 445 è stato poi modificato a più riprese, per confermare la disciplina italiana alla normativa comunitaria prevista dalla direttiva 99/93 in materia di firme elettroniche. Nel nostro Paese, però, ad oggi, l’uso della firma digitale resta circoscritto alle imprese e alla pubblica amministrazione. Le aziende restano vincolate ad espletare per via telematica qualsiasi formalità con il Registro delle Imprese. Gli uffici pubblici hanno, invece, bisogno della firma digitale per favorire la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, tra i requisiti indispensabili, quello dell’identificazione sicura in Rete dei funzionari.

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