Filiale esclusa dalla “thin cap”

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La risoluzione delle Entrate n. 44, diffusa ieri, afferma non essere assoggettabili alla thin cap i finanziamenti erogati a una stabile organizzazione in Italia dalla casa madre estera, ma, eventualmente, solo quelli concessi o garantiti dai soci di questa, purché qualificati secondo l’articolo 98 del Tuir. Il documento di prassi precisa che in tali casi occorre siano verificati i requisiti di deducibilità in ragione della disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer price) prevista dall’articolo 110 del Testo unico. Secondo questa disposizione, nei rapporti tra imprese italiane e società non residenti controllanti, controllate o sottoposte al controllo della stessa società che ispeziona l’impresa, i componenti di reddito si valutano rispetto al valore normale (se ne deriva un aumento del reddito d’impresa rispetto a quello calcolato sui corrispettivi contabili). In termini fiscali, la stabile organizzazione è entità separata rispetto alla casa madre, quindi un’insufficienza di mezzi propri della branch può comportare un trasferimento di reddito sotto forma di interessi che avvantaggio lo Stato in cui risiede la casa madre. Gli interessi passivi che la branch sostiene potranno considerarsi, per le Entrate, deducibili nella determinazione del suo reddito d’impresa solo entro il limite di quelli corrispondenti all’importo dei finanziamenti che si sarebbero accesi se la stabile organizzazione avesse potuto disporre di un fondo di dotazione adeguato, la determinazione del cui ammontare “fiscalmente congruo” richiede un’analisi dettagliata delle fattispecie. 

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